Mestre ZTL
Zona a Traffico Limitato
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Autovelox, tratti a velocità media e zone a traffico limitato controllate da telecamere, sempre aggiornati.
Orari
La telecamera che controllano gli accessi alla ZTL di Mestre sono attive tutti i giorni 24 ore su 24 ore
2. la corsia riservata di via Cappuccina compresa tra via Tasso e via Carducci;
2. la Zona a Traffico Limitato A3 sulle vie Filzi, Sauro ed Antonio da Mestre;
La ZTL notturna di via Verdi e Mazzini è attiva tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 6.00.
Restrizioni
- Tipi di veicolo
- car, truck
Permessi
- Permessi disponibili
- Sì
- Residenti esenti
- Sì
E' previsto il rilascio di autorizzazioni per accessi temporanei nella ZTL di Mestre per le seguenti categorie di veicoli:
Posizioni delle telecamere
Gli accessi videocontrollati collegati alla banca dati del sistema elettronico della ZTL di Mestre sono 6 e posizionati in:
- via Via Pio X
- Via S. Rocco - via Manin
- Via Brenta Vecchia
- Viale Garibaldi incrocio via Spalti
- Via D. Manin - angolo via San Rocco
- Via Torre Belfredo - angolo via D. Manin
- Via Colombo, incrocio Caneve
- Via Capuccina incrocio via tasso
- Via Olivi (non attiva)
Veicoli ammessi
Il divieto di accesso alla ZTL di Mestre riguarda tutti gli autoveicoli e pertanto i motoveicoli e i ciclomotori possono accedere senza necessità di permesso.
E' inoltre previsto il divieto di accesso e di circolazione nelle "Zone a Traffico limitato" ai veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n.° 98/14/CE, nella categoria internazionale "N1" art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", nonchè ai veicoli immatricolati per trasporto promiscuo di persone e cose di cui all'art. 54 comma 1 lettera c) del suddetto D.Lgs con le seguenti modalità:
- A far data dal 1 novembre 2009 qualora si tratti di veicoli a benzina e diesel euro 0 non conformi alle Direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE-A e 93/59/CEE e successive;
- A far data dal 1 febbraio 2010 qualora si tratti di veicoli a benzina e diesel euro 1 non conformi alle Direttive 91/542/CE-B, 94/12/CEE, 96/1/CEE, 96/44/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE e successive;
Soggetti autorizzati
Possono accedere alla Z.T.L. di Mestre le seguenti categorie di veicoli:
- Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici nella ZTL;
- Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai soggetti che dimorano in una unità immobiliare ad uso esclusivamente abitato sita all'interno delle Z.T.L. e che siano o proprietari dell'unità immobiliare o titolari di contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate;
- Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) all'interno della " Zona a Traffico Limitato". La titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata;
- Veicoli di servizio e veicoli utilizzati nell'ambito dei compiti d'istituto dalle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D. (Corpo Diplomatico) o C.C. (Corpo Consolare) o in possesso di contrassegno rilasciato ai sensi del Decreto Ministero Esteri 20 giugno 2005 n.° 171 limitatamente all'attività svolta all'interno del Comune di Venezia; i veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
- Veicoli di soccorso;
- Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate impiegati da Società regolarmente autorizzate per la raccolta e distribuzione di plichi postali ai sensi del Decreto Legislativo 261/99 nell'ambito delle "Zone a Traffico Limitato" purchè non ricadenti nella fattispecie di cui al successivo punto 3bis3;
- Veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i servizi atipici e commerciali;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui all'art.188 comma 1) del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e non vedenti in conformità di quanto previsto all'art.12" Contrassegno Speciale"di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, previa comunicazione del codice del transponder, preventivamente richiesto e assegnato in comodato gratuito, o alternativamente previa comunicazione dei numeri di targa di massimo due veicoli utilizzabili in via ordinaria; nell'attesa della consegna del transponder è fatto comunque obbligo di comunicare i numeri di targa di massimo due veicoli4.
- Taxi e veicoli da noleggio con conducente;
- Veicoli del servizio car - sharing;
- Veicoli a motore elettrico destinati al trasporto di persone;
- Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;
- Veicoli attrezzati per la rimozione forzata
- Veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, di emittenti radio televisive e veicoli in uso a giornalisti iscritti all'albo professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione nell'ambito delle "Zone a Traffico Limitato";
- Veicoli di medici e veterinari che effettuano assistenza domiciliare esercitando la propria professione nella sanità pubblica, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'assistenza domiciliare stessa; veicoli degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale all'interno delle "Zone a Traffico Limitato" limitatamente agli spostamenti connessi all'esercizio della professione;
- Veicoli adibiti al trasporto, ritiro o consegna di pasti per mense o comunità e a domicilio; veicoli adibiti a servizio di catering nell'ambito delle "Zone a Traffico Limitato";
- Veicoli per la consegna di medicinali urgenti e salvavita alle farmacie site all'interno delle "Zone a Traffico Limitato", onde garantirne la tempestività e la continuità dell'approvvigionamento, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1999, allegato 1 "Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano",
- Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate, impiegati da imprese artigiane ed assimilate impegnate in interventi di manutenzione all'interno delle Zone a Traffico Limitato di Mestre Centro, sulla base di dimostrate esigenze operative debitamente certificate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonchè iscrizione all'Albo degli Artigiani o analoga e idonea documentazione per le imprese assimilate, e previo pagamento annuale di 70 euro a veicolo secondo le modalità indicate nell'apposito modulo di richiesta;
- Veicoli accreditati in categoria ECO, ai sensi dell' Ordinanza Dirigenziale n.329/2009
Accesso per disabili
I Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui all'art.188 comma 1) del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e non vedenti in conformità di quanto previsto all'art.12" Contrassegno Speciale"di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, possono entrare in ZTL di Mestre previa comunicazione del codice del transponder, preventivamente richiesto e assegnato in comodato gratuito, o alternativamente previa comunicazione dei numeri di targa di massimo due veicoli utilizzabili in via ordinaria; nell'attesa della consegna del transponder è fatto comunque obbligo di comunicare i numeri di targa di massimo due veicoli
Carico / scarico
E' vietato l' accesso e di circolazione nelle "Zone a Traffico limitato" di mestre ai veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n.° 98/14/CE, nella categoria internazionale "N1" art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", nonchè ai veicoli immatricolati per trasporto promiscuo di persone e cose di cui all'art. 54 comma 1 lettera c) del suddetto D.Lgs con le seguenti modalità:
- A far data dal 1 novembre 2009 qualora si tratti di veicoli a benzina e diesel euro 0 non conformi alle Direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE-A e 93/59/CEE e successive;
- A far data dal 1 febbraio 2010 qualora si tratti di veicoli a benzina e diesel euro 1 non conformi alle Direttive 91/542/CE-B, 94/12/CEE, 96/1/CEE, 96/44/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE e successive;
Per veicolo accreditato in categoria "ECO" si intende un veicolo appartenente alla categoria internazionale N1 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Z.T.L. di Mestre previa presentazione di apposita domanda con dichiarazione e documentazione attestante:
Per merci deperibili si intendono i prodotti alimentari deperibili descritti al comma 1 del D.M. del 13 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2003, n. 116, nonchè merci di altro tipo che necessitano di una conservazione termica come i fiori recisi o quanto sia riconoscibile sulla base dell'evoluzione dei mercati.
- 1) dalle 06.00 alle 7.30;
- 2) dalle 09.00 alle 10.30;
- 3) dalle 13.30 alle 15.30;
- l'alimentazione del veicolo, che dovrà essere a Metano, o a GPL, o a trazione elettrica o ibrida;
- l'impegno a garantire una percentuale di riempimento del veicolo, al momento dell'inizio delle operazioni di consegna, non inferiore al 70% (in volume e/o in peso);
- l'impegno ad aderire ad un sistema di localizzazione che consenta la tracciabilità dei veicoli dotandoli dell'hardware richiesto dal sistema implementato.
- 1) dalle 06.00 alle 07.30
- 2) dalle 09.00 alle 11.30
- 3) dalle 13.00 alle 16.30
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